Integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed educativo. Anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007
Visto il decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, con il quale è stato approvato il Testo
Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado;
Vista la legge 3 maggio 1999
n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico
e in particolare gli articoli 1, 2, 4, 6 e 11 comma 9;
Vista la legge n. 143 del
4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare il regolare
avvio dell'a.s. 2004/2005;
Vista la legge n. 186 del
27 luglio 2004, che detta norme di interpretazione autentica delle disposizioni
contenute nella sopracitata legge n. 143/2004;
Visto il D.D.G. 21 aprile
2004 con cui sono stati disposti l'integrazione e aggiornamento delle graduatorie
permanenti, ex lege n. 124/1999;
Visti i DD.DD.GG. 7 giugno
2004 e 29 luglio 2004, che modificano ed integrano le disposizioni contenute
nel citato D.D.G. 21 aprile 2004;
Vista la normativa comunitaria
di cui alle direttive 89/48 CEE e 92/51 CEE che prevede il reciproco riconoscimento
dell'abilitazione all'esercizio della professione di docente da parte di
ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea;
Vista la legge n. 241 del
7 agosto 1990 e successive integrazioni;
Visto il D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000;
Vista la legge n. 53 del 28
marzo 2003;
Vista la legge n. 268 del
22 novembre 2002, ed in particolare l'art. 6;
Vista la tabella di valutazione
dei titoli approvata con D.M. n. 11 del 12 febbraio 2002, tuttora vigente
per la 1ª e la 2ª fascia delle graduatorie permanenti, salvo
il divieto, previsto dall'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 143/2004,
di utilizzare, quale titolo di accesso, l'abilitazione conseguita presso
le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis);
Vista la tabella di valutazione
dei titoli, allegata alla suddetta legge n. 143/2004, valida per l'accesso
alla 3ª fascia delle graduatorie permanenti, come interpretata dalla
citata legge n. 186/2004;
Vista la tabella di valutazione
annessa quale allegato B) al D.M. 27 marzo 2000, n. 123, con il quale è
stato adottato il Regolamento recante norme sulle modalità di integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti;
Visto il Regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo, adottato con D.M. n. 201 del 25 maggio 2000;
Considerato che, ai sensi
dell'art. 1, comma 4, della citata legge n. 143/2004, debbono essere disposti,
per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, l'integrazione e l'aggiornamento
di tutte le fasce delle graduatorie permanenti;
Art. 1 - Integrazione
e aggiornamento delle graduatorie permanenti per il personale docente ed
educativo. Trasferimenti da una all'altra provincia. Norme comuni alla
1ª, 2ª e 3ª fascia delle graduatorie
permanenti
1. Sono disposti per gli anni
scolastici 2005/2006 e 2006/2007 l'integrazione e l'aggiornamento delle
graduatorie permanenti del personale docente ed educativo, costituite ai
sensi dei decreti direttoriali del 21 aprile 2004, 7 giugno 2004 e 29 luglio
2004.
2. A norma dell'art. 1, comma
1/bis della legge n. 143/2004, la permanenza nelle graduatorie di cui al
precedente comma 1 avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi
entro il termine indicato al successivo art. 12. La mancata presentazione
della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni
scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro
il termine fissato per il successivo aggiornamento della graduatoria permanente,
è consentito il reinserimento in graduatoria, con il recupero del
punteggio maturato all'atto della cancellazione.
3. Per l'insegnamento di Strumento
musicale nella scuola media, si applicano le specifiche disposizioni di
cui all'articolo 5.
4. Per l'attività di
sostegno agli alunni portatori di handicap e per l'insegnamento nelle scuole
speciali per ciechi e sordomuti, le disposizioni del presente articolo
e del successivo articolo 3 sono integrate, rispettivamente, da quelle
specifiche, previste dagli articoli 6 e 7.
5. Il personale docente ed
educativo, già inserito nella 1ª, 2ª e 3ª fascia
delle graduatorie permanenti costituite in ogni provincia, può chiedere
l'aggiornamento del punteggio, con cui è inserito in graduatoria
o presentare domanda di trasferimento nella corrispondente fascia delle
graduatorie permanenti di altra provincia, chiedendo, contestualmente,
l'aggiornamento del punteggio. La richiesta di trasferimento da una ad
altra provincia comporta, automaticamente, il trasferimento di tutte le
graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso
chiede di essere trasferito. Nella provincia di nuova iscrizione il candidato
è incluso, nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito
nella graduatoria da cui si trasferisce, eventualmente aggiornato secondo
le indicazioni di cui alle successive disposizioni.
6. Le situazioni soggette
a scadenza (diritto di usufruire della riserva di posti e della preferenza
a parità di punteggio di cui alle lettere M, N, O, R e S dei titoli
di preferenza) devono essere riconfermate; pertanto, il personale interessato
deve presentare la domanda di aggiornamento, barrando le apposite caselle
del relativo modulo; in mancanza, i titoli di precedenza o preferenza non
vengono riconfermati nelle graduatorie permanenti.
7. Il personale docente ed
educativo già inserito nelle graduatorie permanenti di due province,
a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, mantiene
il diritto ad essere inserito, per le medesime graduatorie, in due province.
Qualora lo stesso personale, avendone titolo, intenda iscriversi in altra
graduatoria, deve farne richiesta ad una delle due province in cui è
già inserito, fatta salva la possibilità di iscriversi nella
provincia per la quale viene eventualmente chiesto il trasferimento. Il
personale già inserito nella graduatoria di una sola provincia può
chiedere di essere inserito in altre graduatorie permanenti, solo se riferite
alla stessa provincia.
8. Al punteggio già
posseduto dai candidati, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli conseguiti
successivamente al 21 maggio 2004 - termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie
permanenti, indetta ai sensi del decreto direttoriale 21 aprile 2004 -
ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande,
ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta
data del 21 maggio 2004. I servizi svolti successivamente a quest'ultima
data possono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto,
per il medesimo anno scolastico, il punteggio massimo consentito.
9. Il personale non inserito
nelle graduatorie permanenti, in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 4, può presentare domanda di inserimento nella 3ª fascia
delle graduatorie permanenti di una sola provincia.
10. A parità di punteggio
e prima ancora dell'applicazione dei titoli di preferenza di cui all'art.
5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato che può vantare maggiore
anzianità di iscrizione in graduatoria; qualora la parità
di punteggio riguardi un candidato trasferito da altra provincia e un candidato
che si iscriva per la prima volta nella graduatoria provinciale permanente,
precede il candidato trasferito da altra provincia (art. 2, comma 3, decreto
legge n. 255/2001, convertito dalla legge n. 333/2001).
Art. 2 - Norme specifiche
per coloro che sono già inseriti nella 1ª e 2ª
fascia della graduatoria permanente
1. La valutazione dei titoli
viene effettuata, per il personale iscritto nella 1ª e nella 2ª
fascia, sulla base della tabella approvata con D.M. del 12/2/2002, n. 11,
modificata ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 143/2004 (allegato
1).
2. A norma dell'art. 1, comma
3, della legge n. 143/2004, l'abilitazione conseguita presso le Scuole
di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) non costituisce
titolo d'accesso per la 1ª e 2ª fascia delle graduatorie permanenti.
3. Non costituiscono, altresì,
titoli di accesso i diplomi di Didattica della musica e la laurea in Scienze
della formazione primaria, non previsti nel citato D.M. n. 11/2002.
Art. 3 - Norme specifiche
per la terza fascia
1. Per il personale iscritto
nella 3ª fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della
tabella di valutazione, allegata alla legge n. 143/2004, come interpretata
dalla legge n. 186/2004 (allegato 2).
2. Il punteggio, già
conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere rideterminato
nel caso in cui l'interessato sia in possesso di altro titolo abilitante
più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, la laurea
in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento
secondario (Ssis). Il punteggio aggiuntivo di 30 punti per più abilitazioni
conseguite con un unico corso Ssis o con il diploma di Didattica della
musica, spetta per una sola delle abilitazioni conseguite, a scelta dell'interessato.
3. Dall'anno scolastico 2003/2004,
il servizio prestato contestualmente in più insegnamenti è
valutato per una sola graduatoria, a scelta dell'interessato. Il servizio
prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello
cui si riferisce la graduatoria è valutato al 50 per cento.
Il punteggio complessivo per
ciascun anno scolastico, ai sensi del punto B.1) della tabella di valutazione
(allegato 2), non può superare il limite massimo di 12 punti. Sono
fatte salve le eventuali supervalutazioni di cui al punto B.3), lettera
h), della predetta tabella. I periodi di servizio complessivamente valutabili,
sia di tipo specifico, che non specifico non possono superare i sei mesi
per anno scolastico.
4. A decorrere dal medesimo
anno 2003/2004 è prevista la doppia valutazione per i servizi prestati
nelle piccole isole e negli istituti penitenziari, nonché nelle
sedi scolastiche ubicate in comuni classificati come di montagna, situate
al di sopra dei 600 metri e non anche quelli prestati in altre sedi diverse
della stessa scuola.
5. Il servizio per attività
di sostegno, svolto nell'ambito dell'istruzione secondaria di II grado
può essere valutato in una qualsiasi classe di concorso compresa
nell'area disciplinare di riferimento di cui al D.M. 25 maggio 1995, n.
170, per la quale si è in possesso del prescritto titolo di studio.
Analogamente, il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola media
può essere valutato per una qualsiasi classe di concorso di tale
grado di scuola, per la quale si è in possesso del titolo di accesso.
6. Il servizio militare di
leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se
prestati in costanza di nomina.
7. Il servizio prestato nella
scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale
educativo è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative
a tali tipi di scuole o di attività; analogamente, il servizio prestato
nella scuola secondaria di I e II grado è valutabile, esclusivamente,
per le corrispondenti graduatorie.
8. Non sono valutabili, in
ogni caso, i servizi d'insegnamento prestati durante il periodo di durata
legale dei corsi Ssis.
9. Sono valutati come il dottorato
di ricerca i diplomi di specializzazione ad esso equiparati per legge o
per statuto (allegato 4).
Art. 4 - Nuovi inserimenti
nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti, inclusa quella
di Strumento musicale
1. Possono presentare domanda
di inserimento nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di una
sola provincia, secondo i termini e le modalità indicati all'art.
12, gli aspiranti che alla data di scadenza per la presentazione delle
domande siano in possesso di uno dei titoli di seguito indicati per la
medesima classe di concorso o il medesimo posto:
a) idoneità o abilitazione
all'insegnamento conseguita a seguito del superamento dei concorsi a cattedre
e posti per titoli ed esami;
b) idoneità conseguita
a seguito del superamento del concorso per titoli ed esami a posti di personale
educativo nelle istituzioni educative;
c) abilitazione all'insegnamento
conseguita presso le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario
(Ssis);
d) abilitazione o idoneità
conseguita a seguito di partecipazione alle sessioni riservate di abilitazione
o idoneità, ovvero ope legis, ai sensi dell'art. 1, comma
2/bis della legge n. 333/2001 e dell'art. 1, comma 4/bis della legge n.
143/2004;
e) idoneità o abilitazione
all'insegnamento conseguita in uno degli Stati dell'Unione Europea e riconosciute
con provvedimento ministeriale, ai sensi delle direttive comunitarie 89/48
CEE e 92/51 CEE, recepite nei decreti legislativi n. 115 del 27/1/1992
e n. 319 del 2/5/1994;
f) diploma di Didattica della
musica avente valore abilitante per le classi 31/A e 32/A (art. 6, decreto
legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito dalla legge 22 novembre 2002,
n. 268);
g) laurea in Scienze della
formazione primaria avente valore abilitante (art. 5, comma 3, della legge
28 marzo 2003, n. 53);
h) idoneità o abilitazione
all'insegnamento conseguita con riserva nella sessione riservata di abilitazione,
di cui all'O.M. n. 1 del 2/1/2001, ai sensi dell'art. 2, comma 7/bis, della
legge n. 143/2004. Rientrano in tali ipotesi solo coloro che hanno superato
l'esame finale del corso abilitante e hanno conseguito la relativa abilitazione
o idoneità con riserva, in quanto non avevano maturato il requisito
dei 360 giorni di servizio alla data del 27/4/2000, ma lo hanno maturato
entro il 28 ottobre 2000. Detto personale, ai fini dello scioglimento della
riserva, deve produrre domanda di nuovo inserimento, a pieno titolo, in
qualsiasi Csa, compilando l'apposita sezione del modello di iscrizione.
2. Per la scuola secondaria
ed artistica le distinte graduatorie riguarderanno le classi di concorso
indicate nelle tabelle A, C e D annesse al decreto n. 39 del 30 gennaio
1998.
3. L'inserimento può
essere chiesto, ai fini dell'assunzione in ruolo e del conferimento delle
supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività
didattiche, per tutte le graduatorie permanenti, per le quali il candidato
sia in possesso dei requisiti di ammissione, in una sola provincia.
Art. 5 - Norme specifiche
per lo Strumento musicale nella scuola media
1. Il personale docente di
Strumento musicale nella scuola media - classe 77/A -, inserito nella 2ª
e nella 3ª fascia delle graduatorie permanenti di ogni provincia (già
denominate, rispettivamente, 1ª e 2ª fascia), può chiedere
l'aggiornamento del punteggio di inclusione in graduatoria e/o presentare
domanda di trasferimento nelle graduatorie permanenti di altra provincia
con contestuale aggiornamento del punteggio.
2. La richiesta di trasferimento
da una provincia comporta automaticamente il trasferimento di tutte le
graduatorie in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la
cancellazione da tutte le graduatorie della provincia da cui lo stesso
chiede di essere trasferito. Il trasferimento nella graduatoria di 2ª
fascia di altra provincia avviene in coda alla stessa. Qualora in occasione
dell'aggiornamento delle graduatorie disposto negli anni passati sia stata
già formata una graduatoria di coda alla 2ª fascia, il trasferimento
avviene nell'ambito della stessa, nel rispetto del punteggio e delle preferenze
attribuite. Il trasferimento nella graduatoria di 3ª fascia di altra
provincia avviene nella fascia di appartenenza, con il punteggio conseguito
nella graduatoria da cui il candidato si trasferisce. A parità di
punteggio, in tutti i casi, e prima ancora dell'applicazione dei titoli
di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994, precede il candidato
che può vantare maggiore anzianità di iscrizione in graduatoria.
3. Nei confronti del suddetto
personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei
titoli di cui all'allegato 3. I titoli artistico-professionali debbono
essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli
e la compilazione delle graduatorie permanenti, distinte per l'insegnamento
di ciascuno Strumento, sono effettuate dalla commissione di cui all'art.
7 del Regolamento relativo alle graduatorie permanenti.
Art. 6 - Attività
didattica di sostegno
1. Gli aspiranti che, alla
data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, siano
forniti del titolo di specializzazione di cui all'articolo 325 del D.L.vo
16 aprile 1994, n. 297, al decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione e al D.M. 20 febbraio 2002, possono
chiedere i corrispondenti posti di sostegno ad alunni disabili psico-fisici,
della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali
siano in possesso di abilitazione o idoneità per l'insegnamento
su posti comuni.
2. Per gli insegnamenti di
scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi
elenchi di sostegno, articolati in fasce.
3. Per tutti gli insegnamenti
della scuola media, è compilato un unico elenco relativo al sostegno,
articolato in fasce. In detto elenco ciascun aspirante è incluso
in base alla migliore collocazione di fascia e all'inserimento, nell'ambito
di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria permanente di scuola media,
col punteggio conseguito per tale graduatoria.
4. In relazione alla specificità
dei titoli valutabili per la graduatoria permanente di Strumento musicale
nella scuola media e alla conseguente disomogeneità dei punteggi
conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti
nelle altre graduatorie, anche i docenti di Strumento musicale vengono
inclusi nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base
della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante
personale che confluisce nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto
di sostegno da candidati tratti dalla graduatoria di Strumento musicale
è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico Strumento.
5. Per gli insegnamenti di
scuola secondaria di secondo grado sono predisposti elenchi di sostegno,
articolati in fasce, relativamente a ciascuna area disciplinare, secondo
la suddivisione prevista dal D.M. 25 maggio 1995, n. 170; gli aspiranti
sono inclusi in ciascun elenco in base alla migliore collocazione di fascia
e all'inserimento, nell'ambito di tale fascia, in una qualsiasi graduatoria
permanente di scuola secondaria di secondo grado, riferita al medesimo
elenco e col punteggio correlato a tale graduatoria.
6. Gli aspiranti forniti di
titolo di specializzazione monovalente figurano negli elenchi del sostegno
con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a
posti di sostegno per alunni portatori del corrispondente handicap.
Art. 7 - Graduatorie permanenti
per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti
1. L'integrazione e l'aggiornamento
delle graduatorie permanenti per le istituzioni scolastiche ed educative
per non vedenti e per sordomuti, sono disposti ai sensi del presente articolo,
nonché secondo i precedenti articoli per quanto compatibili.
2. Ha titolo a chiedere l'inserimento
nelle suddette graduatorie il personale docente ed educativo in possesso
dei seguenti requisiti:
a) per il personale docente:
abilitazione o idoneità all'insegnamento comune, conseguita a seguito
del superamento dei concorsi a cattedre e posti per titoli ed esami, corrispondente
alle discipline impartite negli istituti con particolari finalità;
a/1) per il personale educativo:
idoneità a posto di educatore nelle istituzioni educative, conseguita
a seguito di partecipazione a procedura riservata o concorsuale per esami
e titoli;
b) per il personale docente
ed educativo: titolo di specializzazione specifico monovalente o polivalente
per l'attività di sostegno agli alunni portatori di handicap, non
vedenti e sordomuti, previsto dall'art. 325 del decreto legislativo n.
297/1994 citato in premessa, ovvero previsto dal decreto del Ministro dell'Università
e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 26 maggio 1998, emanato di concerto
con il Ministro della Pubblica Istruzione.
3. Ai fini dell'attribuzione
del punteggio, di cui alla lett. B) della tabella di valutazione dei titoli,
sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni
scolastiche ed educative per non vedenti e sordomuti, corrispondenti al
posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
4. La definizione delle graduatorie
di cui al presente articolo viene effettuata direttamente dal Centro per
i servizi amministrativi del capoluogo di ciascuna provincia, ove siano
presenti istituzioni speciali di cui al presente articolo, senza l'intervento
del sistema informativo.
5. Con analoga procedura manuale
vengono costituite le graduatorie d'istituto per le predette istituzioni
speciali, secondo le specifiche indicazioni fornite da coloro che hanno
compilato la relativa sezione nel Mod. 3, di cui al successivo art. 10.
La scelta delle istituzioni scolastiche speciali, nel numero massimo di
due, rientra nel limite delle trenta istituzioni scolastiche della provincia
prescelta, ai fini del conferimento delle supplenze temporanee sulla base
delle graduatorie di circolo e d'istituto.
6. L'immissione nei ruoli
speciali per non vedenti e per sordomuti obbliga il personale a permanere
nell'istituto per almeno 5 anni.
Art. 8 - Iscrizioni con
riserva
1. Nelle graduatorie permanenti
di terza fascia, ivi inclusa quella dello Strumento musicale, per l'a.s.
2005/2006 possono iscriversi con riserva, ai sensi dell'art. 3/ter della
legge n. 143/2004, le seguenti categorie di docenti:
a) gli iscritti all'ultimo
anno dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario;
b) i laureandi nella sessione
estiva in Scienze della formazione primaria;
c) i docenti ammessi ai corsi
speciali abilitanti, di cui all'art. 2 della legge n. 143/2004, indetti
con D.M. n. 21 del 9 febbraio 2005 e D.M. n. 100 dell'8 novembre 2004.
2. Possono, altresì, iscriversi con riserva, nell'a.s. 2005/2006, negli elenchi di sostegno le seguenti categorie di docenti:
a) docenti abilitati Ssis,
frequentanti il corso di 400 ore per il conseguimento della specializzazione
sul sostegno;
b) docenti abilitati con altre
procedure, che stanno frequentando il corso delle 800 ore, previsto dal
D.M. 20 febbraio 2002 e stanno conseguendo il diploma di specializzazione
per il sostegno;
c) docenti di scuola dell'infanzia
e di scuola primaria ammessi ai corsi di specializzazione in attività
di sostegno, indetti con D.M. n. 21/2005, ai sensi dell'art. 2, comma 1/bis,
della legge n. 143/2004.
A tal fine gli interessati dovranno compilare l'apposita sezione del modello 2.
3. Con successivo decreto ministeriale
sarà fissato il termine ultimo, entro cui sarà disposto lo
scioglimento della riserva, previa presentazione del diploma di abilitazione
o di specializzazione, nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi
1 e 2, lettere a) e b).
Contestualmente allo scioglimento
della riserva saranno attribuiti i punteggi relativi ai titoli conseguiti.
Analogamente, con separati
provvedimenti, saranno fissati tempi e modalità per lo scioglimento
della riserva nei confronti dei docenti di cui ai precedenti commi 1 e
2, lettera c).
Dovrà essere, infine,
disposta l'iscrizione con riserva nei confronti di coloro che abbiano pendente
un ricorso giurisdizionale avverso l'esclusione dalla procedura concorsuale
per esami e titoli, ovvero, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione
o dell'idoneità.
4. L'iscrizione con riserva
nelle graduatorie permanenti non consente all'interessato di stipulare
contratti a tempo indeterminato e a tempo determinato.
5. I docenti che saranno ammessi
ai corsi speciali abilitanti, di cui all'art. 2, commi 1.c/bis e 1/ter,
della legge n. 143/2004 potranno iscriversi con riserva nelle graduatorie
permanenti per l'anno scolastico 2006/2007.
Art. 9 - Utilizzazione delle
graduatorie permanenti
1. Le graduatorie permanenti
hanno validità per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007 e sono
utilizzate per le assunzioni in ruolo sul 50% dei posti a tal fine annualmente
assegnabili. Limitatamente alla classe di concorso 33/A - Educazione tecnica
nella scuola media - le assunzioni in ruolo saranno disposte dopo l'esaurimento
delle corrispondenti graduatorie di cui al comma 11 dell'art. 401 del D.L.vo
n. 297/1994, sostituito dall'art. 1, comma 5 della legge n. 124/1999. Le
predette graduatorie sono, altresì, utilizzate per il conferimento
delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle
attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti,
saranno dettate ulteriori disposizioni sulle procedure di assunzione a
tempo indeterminato e determinato.
Art. 10 - Aspiranti inclusi in graduatoria permanente: scelta della provincia ai fini del conseguimento di rapporti a tempo determinato. Graduatorie di circolo e di istituto
1. Il personale incluso nelle
graduatorie permanenti di due province ha titolo a conseguire soltanto
in una delle due province rapporti di impiego a tempo determinato, sia
sulla base delle graduatorie permanenti, sia sulla base delle graduatorie
di circolo e di istituto.
2. Il personale incluso nelle
graduatorie permanenti di una sola provincia ha titolo a conseguire, nella
medesima provincia, rapporti di impiego a tempo determinato sulla base
delle graduatorie permanenti, mentre per le supplenze temporanee, da attribuirsi
sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, può scegliere
la stessa provincia oppure una provincia diversa.
3. Ai fini del conferimento
delle supplenze temporanee sulla base delle graduatorie di circolo e di
istituto gli aspiranti possono indicare, secondo le specifiche disposizioni
contenute nel Regolamento emanato con D.M. 20 maggio 2000 n. 201 e nel
D.M. 4 giugno 2001, n. 103, fino ad un massimo di 30 istituzioni scolastiche
della provincia, a tale scopo prescelta. L'aspirante a posti di insegnamento
di scuola dell'infanzia e/o di scuola primaria può indicare fino
ad un massimo di dieci circoli didattici e fino ad un massimo di venti
istituti comprensivi, ovvero fino ad un massimo di trenta istituti comprensivi.
Il personale incluso in graduatoria permanente esprime le predette indicazioni
di sedi, nei limiti sopra previsti, complessivamente per tutte le graduatorie
di circolo e di istituto, sia di prima che di seconda e terza fascia, in
cui ha già titolo a figurare per l'anno scolastico 2005/2006, ovvero
preveda di poter figurare in 3ª fascia, in virtù del conseguimento,
in tempi utili rispetto all'annuale riapertura per il medesimo anno scolastico,
di un valido titolo di accesso nelle graduatorie di cui trattasi.
4. Il personale che figuri
già incluso nelle graduatorie permanenti per l'a.s. 2004/2005 -
sia che richieda o meno ai fini dell'inclusione in graduatorie permanenti
con effetto dall'a.s. 2005/2006, trasferimento di provincia e/o aggiornamento
del punteggio - può nuovamente esercitare in tutto o in parte le
opzioni previste dai precedenti commi 1, 2 e 3.
5. La gestione delle graduatorie
di circolo e d'istituto di 2ª e 3ª fascia per l'anno scolastico
2005/2006 sarà oggetto di successivo provvedimento.
6. Per il personale già
incluso in graduatoria permanente, che non produca alcuna domanda per la
variazione della provincia e/o delle istituzioni scolastiche in cui intende
conseguire rapporti di lavoro a tempo determinato, permangono le medesime
opzioni precedentemente espresse.
Art. 11 - Requisiti generali
di ammissione
1. Gli aspiranti, oltre ai
requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, debbono possedere
alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana (sono
equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
b) età non inferiore
ad anni 18 e non superiore ad anni 65 (età prevista per il collocamento
a riposo d'ufficio);
c) godimento dei diritti politici,
tenuto anche conto di quanto disposto dalla legge 18/1/1992, n. 16, recante
norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;
d) idoneità fisica
all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art.
22 della legge n. 104/1992, che l'Amministrazione ha facoltà di
accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro
che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani
soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale
obbligo (art. 2, comma 4, D.P.R. n. 693/1996).
2. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili
e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) conoscenza della lingua
italiana;
c) essere in possesso, fatta
eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
3. Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi
dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione
per persistente insufficiente rendimento;
c) coloro che siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3,
per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi
o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni
disciplinari previste dal vigente Contratto Collettivo Nazionale del comparto
"Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso)
o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in
una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;
e) coloro che siano temporaneamente
inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità
o dell'interdizione;
f) coloro che siano incorsi
nella radiazione dall'albo professionale degli insegnanti;
g) i dipendenti dello Stato
o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di
carattere transitorio o speciale;
h) gli insegnanti non di ruolo
che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva
o temporanea dall'insegnamento, per tutta la durata di quest'ultima sanzione.
4. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti di ammissione in qualsiasi momento della procedura.
Art. 12 - Domande, regolarizzazioni,
esclusioni
1. Le domande per il trasferimento
di graduatorie, per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nelle
graduatorie, a pieno titolo o con riserva, dovranno essere presentate al
Centro per i servizi amministrativi del capoluogo della provincia richiesta,
con eccezione per le province indicate nell'ultimo comma, utilizzando gli
appositi modelli allegati, che fanno parte integrante del presente decreto
(modelli 1 e 2 ), entro il termine perentorio di 30 giorni, a decorrere
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso dell'avvenuta
emanazione del presente decreto, che sarà affisso all'albo degli
Uffici scolastici regionali e inserito sul sito internet del Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca all'indirizzo (www.istruzione.it)
e nella rete intranet. Entro il medesimo termine deve essere presentato
il modello per l'eventuale scelta delle istituzioni scolastiche, nelle
cui graduatorie di circolo e d'istituto si chiede l'inclusione (modello
3).
2. Nel modello di domanda
dovranno essere dichiarati, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
oltre al possesso del titolo di abilitazione o idoneità, anche i
titoli valutabili, fatta eccezione per i titoli artistici, la cui documentazione
deve essere prodotta dai candidati di Strumento musicale nella scuola media,
come indicato al precedente art. 5. Dovranno essere dichiarati, altresì,
gli eventuali titoli posseduti di idoneità all'insegnamento della
lingua straniera e di specializzazione all'insegnamento a favore degli
alunni portatori di handicap, il diritto alla riserva dei posti (allegato
5) o alla preferenza (allegato 6) nella graduatoria nel caso di parità
di punti, seguendo lo schema del modello medesimo.
3. La domanda dovrà
essere spedita con raccomandata, ovvero presentata a mano, salvo quanto
previsto dal successivo articolo 13. Per i candidati, che prestano servizio
o sono residenti all'estero, le domande dovranno essere presentate tramite
la competente Autorità diplomatica.
4. E' ammessa la regolarizzazione
delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la
competente Autorità assegna all'aspirante un breve termine perentorio
per la regolarizzazione.
5. E' motivo di esclusione:
a) la mancata presentazione
delle domande per gli aspiranti già inseriti in graduatoria permanente,
secondo quanto previsto all'art. 1, comma 2;
b) la domanda presentata oltre
il termine stabilito dal precedente comma 1;
c) la domanda priva della
firma del candidato.
6. Sono, altresì, esclusi
dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro
che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato
le disposizioni di cui all'art. 1, concernenti l'obbligo di chiedere il
trasferimento o l'iscrizione nelle graduatorie permanenti di una sola provincia,
ivi incluse le province di Bolzano e Trento e della regione Valle d'Aosta.
7. L'esclusione è disposta
con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero
alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati
dalla competente Autorità scolastica.
8. Per gli aspiranti che intendano
produrre domanda agli Uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento
e a quello della regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate
in materia dai predetti Uffici negli specifici ed autonomi provvedimenti.
In particolare per le graduatorie permanenti della provincia di Trento
la materia è disciplinata dalla legge provinciale 15 marzo 2005,
n. 5.
Art. 13 - Presentazione
domande tramite internet
1. Ai soli candidati già
iscritti nelle graduatorie permanenti, che chiedono l'aggiornamento e/o
il trasferimento ovvero la permanenza della propria iscrizione per gli
anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, è data la possibilità
di comunicare direttamente al Sistema informativo del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca i dati richiesti nel modello di
domanda (modello 1), tramite apposita funzione resa disponibile sul sito
internet di questo Ministero (www.istruzione.it), alla sezione "servizio
on line graduatorie permanenti", secondo le modalità descritte
nell'apposita guida.
2. Tutti i candidati, già
iscritti o che si iscrivono per la prima volta, possono comunicare direttamente,
tramite il medesimo sistema, la scelta delle sedi scolastiche nelle cui
graduatorie di circolo e d'istituto gli stessi intendono figurare per l'anno
scolastico 2005/2006 (modello 3), secondo le istruzioni di cui al precedente
articolo 10, comma 3.
3. Il candidato, completato
con esito positivo l'inserimento dei dati, avrà a disposizione la
seguente modalità operativa per l'inoltro della domanda al Centro
per i servizi amministrativi:
• produzione, tramite la predetta funzione, della stampa che, per la presentazione del modello 1, riporterà come intestazione "modello 1 - inserito tramite www.istruzione.it" e, per la presentazione del modello 3, riporterà come intestazione "modello 3 - inserito tramite www.istruzione.it". Il candidato dovrà, quindi, come indispensabile convalida dell'operazione, con le modalità ed i termini di cui al precedente art. 12, spedire o consegnare a mano il modello stampato e sottoscritto che attesti l'utilizzo della presente modalità trasmissiva. In caso di difformità tra le informazioni registrate dal Sistema informativo e quelle contenute nel modulo stampato e sottoscritto, valgono queste ultime.
4. Il candidato che si avvale della modalità di trasmissione "internet", potrà inserire direttamente i dati richiesti nel modello 1 e/o quelli richiesti nel modello 3 nei termini che saranno tempestivamente resi noti nel sito internet.
Art. 14 - Pubblicazione
graduatorie, reclami e ricorsi
1. I dirigenti territorialmente
competenti pubblicheranno all'albo dell'Ufficio le graduatorie permanenti
provvisorie, integrate ed aggiornate secondo le disposizioni del presente
decreto.
Gli interessati saranno graduati
con il punteggio complessivo, con accanto le eventuali annotazioni relative
al diritto alla riserva di posti o alle preferenze a parità di punteggio.
Saranno indicati, altresì, il possesso dell'idoneità all'insegnamento
della lingua straniera nella scuola elementare, del titolo di specializzazione
all'insegnamento su posto di sostegno o all'insegnamento secondo indirizzi
didattici differenziati.
Ai fini dello svolgimento
delle attività su posto di sostegno agli alunni portatori di handicap,
sono predisposti appositi elenchi secondo i criteri indicati al precedente
art. 6.
Per l'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare sono predisposti distinti elenchi, articolati
in fasce, uno per ciascuna lingua straniera (francese, inglese, spagnolo
e tedesco), in cui vengono inseriti, sulla base del punteggio conseguito
in graduatoria permanente, i candidati in possesso della specifica idoneità
all'insegnamento della lingua straniera.
2. Entro 5 giorni dalla pubblicazione
delle predette graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo
da parte dei candidati e l'Amministrazione può procedere, anche
in autotutela, alle correzioni necessarie.
3. Ultimate le operazioni
di propria competenza, i dirigenti territorialmente competenti pubblicano
le graduatorie definitive.
4. Avverso la graduatoria
definitiva è ammesso, per i soli vizi di legittimità, ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure
ricorso giurisdizionale al Tar, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione
all'albo. Analogo rimedio è esperibile avverso i provvedimenti che
dichiarino l'inammissibilità della domanda ovvero l'esclusione dalle
procedure.
5. I concorrenti che abbiano
presentato ricorso avverso i provvedimenti che dichiarino l'inammissibilità
della domanda di partecipazione, ovvero l'esclusione dalla procedura, nelle
more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente
all'esito del contenzioso e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.
Art. 15 - Trattamento dei
dati personali
1. L'Amministrazione scolastica,
con riferimento al "Codice in materia di protezione dei dati personali",
di cui al decreto legislativo 30/6/2003, n. 196, si impegna ad utilizzare
i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini istituzionali e per
l'espletamento delle procedure previste dal presente decreto.
Art. 16 - Disposizioni particolari
per scuole ed istituti con lingua di insegnamento slovena di Trieste e
Gorizia
1. Ai sensi dell'art. 425
e seguenti del decreto legislativo n. 297/1994, il competente Ufficio scolastico
regionale del Friuli-Venezia Giulia provvederà ad emanare tempestivamente
apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la
presentazione delle domande da parte del personale interessato delle scuole
e istituti statali con lingua di insegnamento slovena delle province di
Trieste e Gorizia.
2. Il provvedimento di cui
al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni
generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni
particolari previste dagli artt. 425 e seguenti del decreto legislativo
n. 297/1994.
Art. 17 - Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto
dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella legge 3 maggio
1999 n. 124, nel Regolamento delle graduatorie permanenti, adottato con
decreto ministeriale n. 123 del 27 marzo 2000, nel Regolamento recante
norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale
docente ed educativo adottato con D.M. 25 maggio 2000, n. 201, nel decreto
legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla legge 20 agosto 2001, n.
333 e nella legge n. 143 del 4 giugno 2004.
Roma, 31 marzo 2005
ALLEGATI:
ALL.
1 - Tabella di valutazione dei titoli per il personale docente di ogni
ordine e grado e per il personale educativo, ai fini dell'inserimento nelle
graduatorie permanenti di cui all'art. 1 della legge n. 124 del 31 maggio
1999.
ALL.
2 - Tabella di valutazione dei titoli per la rideterminazione dell'ultimo
scaglione delle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del Testo Unico
delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.
ALL.
3 - Tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale
nella scuola media.
ALL.
4 - Diplomi di perfezionamento equipollenti ai dottorati di ricerca.
ALL.
5 - Riserve
ALL.
6 - Preferenze
MODELLO
1 - Domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza per gli aa.ss.
2005/2006 e 2006/2007.
MODELLO
2 - Domanda di iscrizione per gli aa.ss. 2005/2006 e 2006/2007.
MODELLO
3 - Modulo per l'indicazione delle scuole in cui si chiede l'inclusione
in graduatorie di circolo e/o di istituto per l'a.s. 2005/2006.
Home Page |
---|