Legge
10 dicembre 1997, n. 425
Disposizioni
per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
Sommario
Art. 1 Finalità
e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione
secondaria superiore
Art. 2 Ammissione
Art. 3 Contenuto
ed esito dell'esame
Art. 4 Commissione
e sede d'esame
Art. 5 Credito
scolastico
Art. 6 Certificazioni
Art. 7 Esami
di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
Art. 8 Disposizioni
finali
Art. 9 Norma
finanziaria
Fine
documento
Art. 1
Finalità e disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
1.Gli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi
e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi
si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore
e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine
dei corsi integrativi.
2.Il Governo è autorizzato
a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare
ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente
legge.
3.Il regolamento di cui al comma 2
entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla
data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche
le disposizioni transitorie:
a)per l'applicazione graduale della
nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche
con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b)per la predisposizione e l'invio
alle scuole, da parte del ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni
relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità
relative alla sua predisposizione.
Art. 2
Ammissione
1.All'esame di Stato sono ammessi:
a)gli alunni delle scuole statali
che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;
b)gli alunni delle scuole statali
che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
c)gli alunni delle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un
corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquiennio
oppure che risulti in via di esaurimento;
d)gli alunni delle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di
un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano
stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2.I requisiti di ammissione dei candidati
esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati;
al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore;
agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.
3.Fermo restando quanto disposto dall'Art.
7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione
all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano
di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto
anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame
preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato,
vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è
sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata
alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato
è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di
sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.
4.Può essere prevista l'abbreviazione
di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento
dell'obbligo di leva.
5.Possono sostenere, nella sessione
dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda
del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici,
dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali,
degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte
e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione
all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna
materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione
dell'insegnamento di educazione fisica.
Art. 3
Contenuto ed esito dell'esame
1.L'esame di Stato comprende tre prove
scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare
la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche
e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti
il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche
scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo
anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi
o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima
prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento
della conoscenza di una lingua straniera.
2.I testi relativi alla prima e alla
seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica istruzione;
il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione
d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda
prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione nella
prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina
altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché
le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione
delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento
delle medesime.
3.Il colloquio si svolge su argomenti
di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
4.La lingua d'esame è la lingua
ufficiale di insegnamento.
5.Nelle scuole della Valle d'Aosta
la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'Art.
38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante
«Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata
nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una
deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta
del candidato.
6.A conclusione dell'esame di Stato
è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi,
che è il risultato della somnma dei punti attribuiti dalla Commissione
d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti
per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio.
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di
20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è
di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno
due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del
colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame
può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5
punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15
punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.
7.Gli esami degli alunni con handicap
sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Per gli alunni ammalati o assenti
dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione
suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità
di svolgimento degli stessi.
Art. 4
Commissione e sede d'esame
1.La Commissione d'esame è nominata
dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più
di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per
cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie
affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità
e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione,
adottato a norma dell'Art. 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono
contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.
2.Ogni due Commissioni d'esame sono
nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni
stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione,
e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal
ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità
predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore
statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di
abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i
professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra
i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti
degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo
da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore.
Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle
Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica
istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita
l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro
esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto
e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.
3.Le Commissioni d'esame possono provvedere
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando
per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione
a maggioranza assoluta.
4.A ogni singola Commissione d'esame
sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna
Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata
a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti
tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo
non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso
non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle
predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.
5.La partecipazione dei presidenti
e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto
del ministro della Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro
del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'Art. 23, comma 2, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'Art. 1, comma 80,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato
di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi
altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati
in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione
ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a
quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari
e dei presidenti sono specificamente individuati.
6.Sede d'esame per i candidati interni
sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi
di corsi che abbiano i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, gli istituti
pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni
sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati
esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli
esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non
sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore
agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione
agli esami.
Art. 5
Credito scolastico
1.Il consiglio di classe attribuisce
a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno
degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non
può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito
il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione,
nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate
negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno,
che possano considerarsi pienamente superate.
2.Il credito scolastico degli alunni
per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della
nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo
triennio.
3.Il credito scolastico, nei casi
di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'Art. 2, comma
5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima
prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai
sensi del medesimo Art. 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta
nell'ultimo anno frequentato.
4.Per i candidati esterni il credito
scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della
documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati
delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono
essere valutate quali crediti formativi.
Art. 6
Certificazioni
1.Il rilascio e il contenuto delle
certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame
di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine
di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite,
secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione
dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 7
Esami di idoneità nelle scuole
pareggiate o legalmente riconosciute
1.In attesa dell'entrata in vigore
delle disposizioni di attuazione dell'Art. 33, quarto comma, della Costituzione,
lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli
esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è
soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi
agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore
a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza
o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Art. 8
Disposizioni finali
1.Sullo schema di regolamento di cui
all'Art. 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio
di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi
trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento
può essere comunque emanato.
2.Dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'Art. 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198,
commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'Art. 361, commi 1, 2 e
3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297; l'Art. 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma
2. Dalla medesima data, nell'Art. 199 del predetto Testo unico, si intendono
espunti i riferimenti agli esami di maturità.
3.Sono fatte salve le competenze delle
Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'Art.
8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'Art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433,
e dall'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio
1983, n. 89, come modificato dall'Art. 6 del decreto legislativo 24 luglio
1996, n. 434.
4.Il Governo è delegato ad
aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui all'Art. 1, le norme del Testo unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti
e necessarie modifiche.
Art. 9
Norma finanziaria
1.Le spese relative all'indennità
e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti
nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero
della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo
stato di previsione.
2.All'onere derivante dall'attuazione
della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione.
3.Il ministro del Tesoro è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio. |