Il Ministero, anzichè riconoscere l'illegalità ormai conclamata dell'art. 13 del CCNL 15/3/2001 e consigliare di non applicarlo, preferisce mandare allo sbaraglio i pochi Dirigenti che ancora commettono l'errore di ascoltarlo, esponendoli al rischio di nuove condanne.
Il Ministero continua a nascondere ai Dirigenti che essi sono tenuti ad applicare il CCNQ del 7/8/1998 che riconosce il diritto di indire l'assemblea ai singoli componenti delle RSU; il CCNQ del 7/8/1998 è in pieno vigore ed è un Contratto Quadro al quale si devono uniformare tutti i contratti di comparto; per forza i Dirigenti che tentano di applicare in maniera restrittiva un misero contratto di comparto, quando invece sono tenuti ad applicare il Contratto Quadro, vengono condannati per comportamento antisindacale; il D.Lvo 29/93 vieta all'Amministrazione di stipulare contratti di comparto in contrasto col Contratto Quadro.
L'Unicobas scuola consiglia ai Dirigenti di non tenere conto della nota ministeriale del 20/2/2002; è una nota di parte, falsa, errata e tendenziosa. L'Unicobas consiglia ai Dirigenti di ignorare l'art. 13 del CCNL 15/3/2001; esso infatti è stato dichiarato NULLO dai Tribunali di Pinerolo e di Civitavecchia e ai sensi dell'art. 2076 del Codice Civile ha perso qualunque efficacia.
L'Unicobas consiglia invece ai Dirigenti di applicare gli art. 2 e 10 del CCNQ del 7/8/1998 (contratto di livello superiore), che sono in pieno vigore, e che riconoscono esplicitamente il diritto dei singoli componenti RSU di indire assemblea.
E' forse il caso di ricordare anche che chi non rispetta una sentenza di un Magistrato rischia di essere sanzionato ai sensi degli art. 509 e 650 del Codice Penale.
La notevole quantità di affermazioni di basso livello, errate, false, tendenziose rende la nota ministeriale del 20/2/2002 senz'altro la più illegale, la più antidemocratica, la più dittatoriale e la meno attendibile che mai sia stata scritta nella storia del MPI.
Le argomentazioni giuridiche di infimo valore riportate nella nota sono confutate dalle seguenti sentenze che stabiliscono il diritto della singola componente RSU di indire assemblea:
Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28 gennaio 2002
Sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo 2002
Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29 novembre 2001
Sentenza del Tribunale di Civitavecchia 28/5/2001
Sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 gennaio 2001
Sentenza del Tribunale di Crema del 6 febbraio 2001
Sentenza della Corte di Appello di Milano 20 settembre 2001
Sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 1999
L'UNICOBAS Scuola intende impugnare la nota del Ministero in tutte le sedi opportune mediante un'azione legale piuttosto decisa.
Si legga attentamente questo passo della nota ministeriale citato testualmente tra virgolette:
"Diversamente opinando, si verificherebbe un effetto distorsivo che riconoscerebbe ai rappresentanti delle organizzazioni non rappresentative, solo perché eletti in ambito RSU, il godimento di particolari diritti sindacali, quali: partecipazione alle trattative, affissioni, indizione delle assemblee, disponibilità di locali nell'ambito delle strutture delle amministrazioni, fruizione di permessi e distacchi, che l'ordinamento, invece, riserva ai soli rappresentanti delle organizzazioni rappresentative (art. 42, d. lgs. 165/2001)."
Si capisce bene che chi ha scritto o ispirato la nota, ritiene "distorsivo" riconoscere ai componenti RSU dei sindacati non rappresentativi non solo il diritto di indire l'assemblea e di partecipare alle trattative, ma addirittura il diritto di affissione.
Applicando questi principi si riconoscerebbe il diritto di parola solo ai parlamentari della maggioranza e lo si negherebbe ai parlamentari dell'opposizione.
E' d'obbligo a questo punto il collegamento dei principi giuridici ispiratori di questo passo con i principi giuridici propri di una DITTATURA.