Nel
contratto
siglato il 15 febbraio 2001 all'art. 13b. si legge l'affermazione ridicola
che le assemblee potrebbero essere indette "dalla R.S.U. nel suo complesso
e non dai singoli componenti".
Questa grossolana ed illegittima affermazione è stata dichiarata "priva di alcun pregio" dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Civitavecchia nella ineccepibile sentenza del 28/5/2001. La sentenza afferma esplicitamente: "Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, esso, quindi, deve essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU". La sentenza dichiara non rilevante l'art. 13 del CCNL 15/2/2001.
Inoltre il 6 febbraio 2001 è stata emessa un'altra importante Se un dirigente non vuole concedere i locali per l'assemblea sindacale, si consiglia
di fargli prendere visione di queste due sentenze.
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I
singoli
componenti delle RSU hanno diritto di indire l'assemblea sindacale
in orario di servizio nella loro istituzione scolastica (l'assemblea si
può svolgere anche in altra sede ai sensi dell'art.
13 comma 1 del CCNL 4/8/1995).
Lo dice testualmente l'art. 2 comma 2 del CCNQ 7/8/1998: "2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell' art 10". Al primo posto nell'elenco di cui all'art. 10 figurano i "componenti delle RSU". Il CCNQ 7/8/1998 vale in tutto il pubblico impiego. Gli accordi di comparto non possono peggiorare i diritti acquisiti negli accordi più generali. Negli altri comparti il singolo componente RSU può indire l'assemblea. Per quale motivo nel comparto scuola ciò non dovrebbe essere possibile? |
Nelle
RSU dove su questo problema esiste una maggioranza favorevole
si consiglia di far immediatamente protocollare e pervenire al dirigente
scolastico un documento
analogo a quello disponibile nel presente link.con il quale
la RSU autorizza i suoi singoli componenti ad indire, singolarmente
o congiuntamente, assemblee sindacali in orario di servizio.
Questo dovrebbe risolvere il problema. Si raccomanda inoltre di inserire nel contratto integrativo di istituto un'affermazione esplicita di questo tipo: "I singoli componenti della RSU possono indire per la propria istituzione scolastica assemblee durante l’orario di lavoro e fuori orario di lavoro di norma di due ore ciascuna che riguardino tutti o parte dei dipendenti, secondo le modalità. previste. dall’art. 13 del CCNL -Scuola 1995. Le assemblee possono essere indette:
La convocazione, la durata, la. sede (concordata con il capo d’istituto o esterna), l’ordine del giorno (che deve riguardare materie d’interesse sindacale e del lavoro) e l’eventuale partecipazione di responsabili sindacali esterni devono essere comunicati per iscritto, o con fonogramrna o fax, almeno 5 giorni prima, al capo d’istituto. Per le assemblee fuori orario di servizio il preavviso è ridotto a 3 giorni." Questo dovrebbe risolvere il problema. |
Nelle
RSU dove su questo problema non esiste una maggioranza
favorevole si consiglia di prendere visione
e di utilizzare, a seconda dei casi, modelli analoghi ai seguenti, adattandoli
di volta in volta con molta attenzione e circospezione alla situazione
effettiva:
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Modulo per la richiesta di assemblea in orario di servizio |
Il rappresentante eletto RSU Unicobas, subito dopo aver avuto notizia della convocazione di assemblea da parte del coordinamento, deve immediatamente far protocollare il presente modulo,con il quale l'assemblea in orario di servizio viene formalmente indetta. |
Modulo
di adesione al coordinamento RSU Unicobas
E' importante che tutti gli eletti RSU Unicobas facciano protocollare al più presto nella loro scuola il modulo di adesione al coordinamento RSU Unicobas, debitamente firmato. |