Le ridicole argomentazioni riportate nella nota MIUR del 20/2/2002 sono confutate dalle seguenti sentenze che stabiliscono il diritto della singola componente RSU di indire assemblea:
Sentenza del Tribunale di Livorno del 18 maggio 2002
Sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 28 gennaio 2002
Sentenza del Tribunale di Milano del 12 marzo 2002
Sentenza del Tribunale di Pinerolo del 29 novembre 2001
Sentenza del Tribunale di Civitavecchia 28/5/2001
Sentenza della Corte di Appello di Roma del 29 gennaio 2001
Sentenza del Tribunale di Crema del 6 febbraio 2001
Sentenza della Corte di Appello di Milano 20 settembre 2001
Sentenza del Tribunale di Milano del 14 giugno 1999
La nota ministeriale del 20/2/2002, "suggerita" dai dittatori Cgil, Cisl, Uil, Snals, confonde le idee con affermazioni sbagliate, false e tendenziose: La Magistratura chiarisce: Nostro commento.
La normativa dice che:
"in considerazione del mutato quadro legislativo, dichiara la
perfetta rispondenza alla legge delle clausole contrattuali che attribuiscono natura collegiale alle decisioni delle RSU e che pertanto non legittimano la possibilità di richiedere l'assemblea da parte
dei singoli componenti."
"ritenendo che anche in campi ed ambiti differenti dall'attività posta in essere dalla RSU operi il principio dell'unitarietà, verrebbero frustrati i diritti dei membri di minoranza della RSU che potrebbero non ottenere mai l'avallo delle proprie iniziative
sindacali o potrebbero vedere limitate le stesse. "
(Tribunale di Civitavecchia)

"se le prerogative , in contrasto con la chiara interpretazione letterale, fossero riconosciute solo alla RSU nella sua espressione maggioritaria, si sarebbe sancita la nascita del sindacato unico con evidente contrasto con il principio costituzionale espresso all'art. 39."
(Tribunale di Milano)

"quindi non è solamente la RSU in quanto tale a poter indire l'assemblea, ma tale diritto  è riconosciuto anche a singole OOSS: e ciò vale di per sè ad escludere la irrilevanza  esterna delle singole componenti delle RSU;"
(Tribunale di Crema)

Ma che cosa sta dicendo il MIUR?! Non è mutato nessun quadro legislativo: è l'art. 13 del  CCNL 15/3/2001 che è in contrasto con il CCNQ 7/8/1998, l'Accordo interconfederale del 1993, lo Statuto dei Lavoratori e la Costituzione della Repubblica Italiana.

Indire un'assemblea è una prerogativa sindacale ed è un diritto dei singoli componenti RSU;  non è una decisione della RSU.

Gli art. 2 e 10 del CCNQ del 7/8/1998  sulle prerogative sindacali , tuttora  vigente, riconoscono ai singoli componenti RSU il diritto di indire l'assemblea.

L'art. 13 del CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può sostenere il confronto con il Contratto Quadro 7/8/1998; prevale  il Contratto Quadro che è di livello superiore ed i contratti di comparto si devono adeguare. Il D.Lvo 29/1993 (art. 45 comma 4)  vieta alla pubblica amministrazione di stipulare contratti di comparto in contrasto con il Contratto Quadro.

"la predetta assimilazione delle RSU alle RSA appare discutibile" "l’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12 1993 prevede che "i componenti delle RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella  titolarità dei diritti, permessi, libertà sindacali e tutele già loro spettanti per  effetto delle disposizioni di cui al titolo III della 1. 300/70"
(Tribunale di Pinerolo)

"l'art. 4 dell'accordo interconfederale stabilisce che i
"componenti" delle RSU subentrano ai dirigenti della RSA nella titolarità dei diritti,
permessi, libertà sindacali previsti dal titolo 3° Statuto. "
(Corte d'Appello di Roma)

"nel sistema attuale delle RSU la rappresentanza e l'esercizio dei  diritti statuari è conferita alla componente sindacale che (potendo presentare proprie liste ai sensi del citato accordo interconfederale - art. 4 parte seconda -) viene infine eletta  dai lavoratori all'interno della RSU; "
(Tribunale di Crema)

L’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 20.12 1993 dice testualmente che:
"I componenti delle Rsu subentrano ai dirigenti delle Rsa nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della Legge n. 300/1970."

L'Art. 6 del D. Lvo  4 novembre 1997, n. 396 che ha sostituito l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 dice testualmente che:
"6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni e del presente decreto legislativo."

 

"Le RSU vengono istituite dall'art. 42 del d. lgs. 29/93 sostitutivo dell'art. 6 del d. lgs. 396/97 che, dopo aver individuato nelle organizzazioni sindacali rappresentative e non, soggetti legittimati a promuoverne la costituzione, individua al comma
4 i requisiti minimi a garanzia della democraticità di tale organismo (voto segreto, metodo
proporzionale, certezza del periodico rinnovo) e demanda ad appositi accordi tra l'Aran,
Confederazioni ed Organizzazioni Sindacali, la definizione della disciplina delle elezioni, la
composizione e le modalità di funzionamento."
"La dottrina più attenta, dal canto suo, non ha mancato di rilevare che il tenore letterale dell'accordo interconfederale del 1993, che ha sancito la scomparsa delle RSA di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori e la creazione delle RSU, depone nel senso di escludere che queste ultime siano esclusivamente un organismo plurisoggettivo, in cui la rilevanza esterna va riconosciuta solo all'organo collegiale."
(Tribunale di Civitavecchia)

"il trasferimento dei poteri dalle
RSA alle RSU è ovviamente integrale e quindi anche il diritto di assemblea spettante pacificamente alla singola RSA (e non collegialmente a tutte le RSA presenti) si trasferisce alla singola componente delle rappresentanze sindacali unitarie (v. anche art. 5 che usa il plurale, attribuendo alle RSU i poteri spettanti alle RSA). "
(Corte d'appello di Roma)

 

Innanzitutto è l'Art. 6 del D. Lvo  4 novembre 1997, n. 396 che ha sostituito l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 [è vero che volevate confondere le idee, ma almeno controllate questi dettagli]; al comma 6 è scritto:
"gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del
personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali".

La citazione del MIUR è un autogoal: infatti dice che il CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può intervenire sulle prerogative delle RSU: solo "gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo" possono farlo, non un contratto di comparto.

Tale articolo legittima invece pienamente l'accordo interconfederale del 1993 e il CCNQ del 7/8/1998 sulle prerogative sindacali.

"La regolamentazione pattizia introdotta dal CCNQ sottoscritto il 7 agosto 1998 prevede all'art. 8
che "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti",
configurando la RSU come un organismo unitario e quindi come un collegio, con la conseguenza che non può che avere rilevanza esterna la volontà del collegio, determinata a maggioranza, distinta dalla volontà dei singoli componenti."
"Priva di alcun pregio  è la tesi che pretende di correlare gli artt. 2 e 10 del contratto collettivo 
nazionale quadro del 7 agosto 1998 con l'art. 8 comma 1 dell'accordo collettivo quadro per la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 1998, a norma del quale "le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti": l'art. 8 citato, infatti, disciplina unicamente l'attività delle R S.U., non già l'esercizio delle prerogative sindacali dei suoi componenti."
(Tribunale di Civitavecchia)

"se le prerogative , in contrasto con la chiara interpretazione letterale, fossero riconosciute solo alla RSU nella sua espressione maggioritaria, si sarebbe sancita la nascita del sindacato unico con evidente contrasto con il principio costituzionale espresso all'art. 39."
(Tribunale di Milano)

"Non esiste pertanto alcun dato testuale che deponga per l'unitarietà in altri campi, al di fuori della negoziazione, della RSU e soprattutto per quanto riguarda le prerogative sindacali dei singoli membri della RSU. "
(Tribunale di Milano)
 

L'art. 8 citato nella nota ministeriale fa parte dell'Accordo Quadro 7/8/1998
non del CCNQ 7/8/1998 sulle prerogative sindacali.

Chi ha scritto la nota ministeriale, per creare confusione, cita l'Accordo Quadro 7/8/1998 come se fosse il CCNQ del 7/8/1998 sulle prerogative sindacali;
scopo evidente quello di nascondere ai dirigenti il fatto che è ancora in pieno vigore il CCNQ 7/8/1998 che riconosce ai singoli componenti RSU il diritto di indire l'assemblea.

E' poi evidente la grande confusione ministeriale tra "attività delle RSU" ed "esercizio delle prerogative e dei diritti sindacali dei singoli componenti".
 

"Diversamente opinando, si verificherebbe un effetto distorsivo che riconoscerebbe ai rappresentanti delle organizzazioni non
rappresentative, solo perché eletti in ambito RSU, il godimento di particolari diritti sindacali, quali: partecipazione alle trattative, affissioni, indizione delle assemblee, disponibilità di locali nell'ambito delle strutture delle amministrazioni, fruizione di permessi e distacchi, che
l'ordinamento, invece, riserva ai soli rappresentanti delle organizzazioni rappresentative (art. 42, d. lgs. 165/2001)."
Quanto al diritto di indire assemblee sindacali, in particolare, esso deve, quindi, essere riconosciuto non solo alla RSU in quanto tale, bensì anche alle singole associazioni sindacali elette in seno alla RSU.
(Tribunale di Civitavecchia)

"in conformità alla disciplina normativa appena delineata – e facendo  salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire  condizioni soltanto migliorative – l’art. 2 comma 2 del CCNL Quadro del  7/8/1998 stabilisce che le assemblee in parola "possono essere indette
 singolarmente o congiuntamente…dai soggetti indicati nell’art. 10", il  quale espressamente menziona "i componenti delle RSU".
(Tribunale di Pinerolo)

"I diritti pertanto sono attribuiti ai singoli componenti e non alla RSU nel suo complesso. "
(Corte d'appello di Roma)

"occorre affermare il diritto della singola componente  della RSU di indire una assemblea ai sensi dell'Art. 20 St. Lav."
(Tribunale di Crema)

"l'art. 2 del CCNQ al n.2 testualmente dispone le assemblee che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro dia soggetti indicati dall'art. 10, e l'art. 10 fa testualmente riferimento ai componenti delle R. S. U."
(Corte d'Appello di Milano)

"In particolare l' art. 2 fra le attività sindacali prevede il tipico diritto di assemblea e al comma 2° prevede che possano "essere indette singolarmente o congiuntamente ... dai soggetti indicati nell'art. 10".  All'art. 10 vengono indicati espressamente "i componenti delle RSU". "
(Tribunale di Milano)

E' questo lo strafalcione più grosso della nota ministeriale: il Ministero con grande enfasi presenta come assurdi dei diritti che sono tranquillamente riconosciuti a tutti i componenti delle RSU: è il CCNQ 7/8/1998  che riconosce senza problemi tutti quanti i diritti elencati, che il Ministero, chissà perchè, definisce  "distorsivi".

Il Ministero fa autogoal anche con l'art. 42 del Dlgvo 65/2001 al comma 6 sconfessa il Ministero e  l'art 13 del CCNL 15/3/2001 che, essendo un contratto di comparto,  non può intervenire sulle prerogative delle RSU: solo "gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo" possono farlo, non un contratto di comparto;  inoltre viene ribadito che:
"6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto."

"L'art. 1, comma 3, del CCNQ 7 agosto 1998, sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi  sindacali, prevede che "...ove il presente contratto o i contratti collettivi nazionali di  comparto non dispongano una specifica disciplina nelle materie relative alle libertà e  dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, si intendono richiamate le norme di minima previste dalla legge 300/1970"." "a norma del 2° comma della citata disposizione di legge, le assemblee "sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva" e, in materia di diritto d’assemblea, la contrattazione collettiva può dettare soltanto condizioni di  miglior favore (art. 20, comma 1. Stat. Lav.);"
(Tribunale di Pinerolo)

"il trasferimento dei poteri dalle
RSA alle RSU è ovviamente integrale e quindi anche il diritto di assemblea spettante
pacificamente alla singola RSA (e non collegialmente a tutte le RSA presenti) si trasferisce alla singola componente delle rappresentanze sindacali unitarie (v. anche art. 5 che usa il plurale, attribuendo alle RSU i poteri spettanti alle RSA)."
(Corte d'appello di Roma)

"la creazione delle RSU in luogo delle RSA ha comportato il trasferimento del  diritto di indire assemblee dalle OOSS costituitesi in RSA alle OOSS elette in seno alle RSU"
(Tribunale di Crema) 

Il Ministero insiste a darsi la zappa sui piedi: "norme di minima" vuol dire che al di sotto di quelle non si può andare.

In materia di diritto d’assemblea, la contrattazione collettiva può dettare soltanto condizioni di  miglior favore (art. 20, comma 1. Stat. Lav.):
"Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva."

"la disciplina del diritto di assemblea è dettata dalle disposizioni contenute
nel CCNQ del 7/8/98, dal CCNQ del 9/8/2000 e nel CCNL del comparto scuola del 15/3/2001
che regolano l'esercizio di tale diritto in modo uniforme sul territorio nazionale e che prescrivono inequivocabilmente che le assemblee possono essere indette da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto e dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti. Tali
disposizioni hanno carattere cogente"
"l’art. 13, comma 2, del CCNL del comparto scuola siglato il 15.02.2001, il quale è chiarissimo nel precisare che le assemblee sindacali di cui all’art. 20 Stat. Lav. Possono essere indette " dalla
R.S.U. nel suo complesso e non dai singoli componenti". Questa norma  è tuttavia NULLA, in quanto adottata in violazione dell’imperativa disposizione contenuta nell’art. 20 Stat. Lav. e di norme contenute in contratti collettivi di livello superiore (l’Accordo Interconfederale 20/12 1993 e il CCNL Quadro 7/8/1998)"
(Tribunale di Pinerolo)

"a NULLA rileva il disposto dell'art. 13 del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola del 15 marzo 2001, sia perché porterebbe a sopprimere di fatto i diritti previsti e disciplinati dal titolo III dello Statuto dei
Lavoratori, sia perché attribuirebbe alla pubblica amministrazione il potere di scegliere, attraverso la scelta di sottoscrivere il contratto con date organizzazioni sindacali, il potere di scegliere altresì le organizzazioni che possono beneficiare o meno delle prerogative sindacali normativamente riconosciute, ciò che rappresenta, all'evidenza, una conseguenza inaccettabile. "
(Tribunale di Civitavecchia)

"non si può disattendere questo inequivoco dato testuale per il fatto che, il coevo Accordo Quadro sulla costituzione delle RSU si esprime indicando che sono garantiti
complessivamente i seguenti diritti…. Come ha rilevato il primo giudice, il complessivamente si riferisce all'elenco dei diritti e non alla RSU nel suo complesso. "
(Corte d'Appello di Milano)

Qui il Ministero mente sapendo di mentire: gli art. 2 e 10 del CCNQ del 7/8/1998  sulle prerogative sindacali , tuttora  vigente, riconoscono ai singoli componenti RSU il diritto di indire l'assemblea. 

E' il Ministero stesso a dire che tale disposizione ha carattere "cogente".

L'art. 13 del CCNL 15/3/2001 del comparto scuola non può sostenere il confronto con il Contratto Quadro 7/8/1998; prevale  il Contratto Quadro che è di livello superiore ed i contratti di comparto si devono adeguare. Il D.Lvo 29/1993 (art. 45 comma 4)  vieta alla pubblica amministrazione di stipulare contratti di comparto in contrasto con il Contratto Quadro.

L'Unicobas consiglia ai Dirigenti di ignorare l'art. 13 del CCNL 15/3/2001; esso infatti è stato dichiarato NULLO dai Tribunali di Pinerolo e di Civitavecchia
e ai sensi dell'art. 2076 del Codice Civile ha perso qualunque efficacia. 

"Inoltre l'oggetto del giudizio non appare sindacabile con
l'azionabilità dell'art. 28"
"Posto che quod nullum est nullum producit effectum, un atto fondato su una norma contrattuale
affetta da nullità e di per sé ingiustificato e, se contrasta con norme di legge e di contratto altrimenti applicabili, è illegittimo."
(Tribunale di Pinerolo)

"deve, dunque, essere dichiarata l'antisindacalità della condotta
denunciata e, per l'effetto, devesi ordinare al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, al provveditorato agli Studi di Roma ed al Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo A. Da.
Sangallo — Manzi di Civitavecchia di cessare il predetto comportamento, di riconoscere a
richiesta del rappresentante eletto RSU dell'Unicobas il diritto di indire assemblea sindacale in orario di servizio anche fuori dai locali della scuola"
(Tribunale di Civitavecchia)

Questa il Ministero se la poteva proprio risparmiare: ci manca pure che chi è stato danneggiato in maniera illegittima non possa neanche ricorrere al  Giudice del Lavoro.
"opportunità di proporre contro decisioni analoghe a quelle del tribunale di Civitavecchia e di Pinerolo" Dovrebbe aggiungere ai Tribunali di Civitavecchia e Pinerolo anche il Tribunale di Crema e quello di Milano e le Corti d'Appello di Roma e di Milano; tutti quanti questi magistrati hanno concordemente riconosciuto che esiste un diritto della singola componente RSU di indire assemblea stabilito dallo Statuto dei Lavoratori, dall'Accordo interconfederale del 1993 e dal CCNQ 7/8/1998. Il Ministero si aspetta altre condanne perchè sa che la sua tesi è completamente infondata.